La legge n. 145/2018, di Bilancio 2019, permette che le future mamme possano scegliere (consultato il proprio Ginecologo e il Medico Competente) di rimanere al lavoro fino al nono mese di gravidanza e così poter godere dei cinque mesi di congedo dopo il parto.
Da Maggio 2019 infatti l’INPS ha modificato le procedure ed è possibile scegliere l’opzione “Domanda contribuzione esclusiva dopo il parto”.
COME COMPORTARSI ALLORA?
La lavoratrice che ha intenzione di usufruire di questo nuovo congedo, al compimento del settimo mese di gravidanza dovrà:
1. attestare lo stato di buona salute dal proprio Ginecologo
e solo successivamente
2. richiedere al Medico Competente una “Visita medica per la flessibilità del congedo di maternità” il quale certifichi che la permanenza al lavoro non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Nel caso in cui entrambi i certificati confermino l’idoneità al lavoro, la lavoratrice potrà presentare domanda tramite il sito dell’INPS inviando la documentazione sanitaria in originale messa in busta chiusa con la dicitura “contiene dati sensibili” e spedita con una raccomandata alla sede INPS di riferimento.
Nel caso in cui il Medico Competente, valutati i rischi specifici per la mansione, ritenga che siano presenti elementi che possono pregiudicare il benessere della lavoratrice, oppure se durante il periodo di flessibilità (ottavo e nono mese di gravidanza) emergano cambiamenti inerenti allo stato di salute della gestante e/o del nascituro, la lavoratrice non entrerà in malattia ma in congedo di maternità immediato.
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